RLS

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Validità 1 anno
Durata corso: 32 ore

Aggiornamento obbligatorio:
Da 15 a 50 dipendenti: 4 ore
Da 50 dipendenti: 8 ore
Aggiornamento non obbligatorio:
Da 0 a 15 dipendenti: 4 ore
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro;
Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

  1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di
    comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza
    avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
  2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei
    lavoratori per la sicurezza.
  3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante
    dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
    oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo
    secondo quanto previsto dall’articolo 48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di
    15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai
    lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
    rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
  4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori
    per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento
    delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
  5. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di
    comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di
    norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,
    individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con
    decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali58, sentite le
    confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
    rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
    modalità di attuazione del presente comma.
  6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a)
    un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre
    rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
    c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
    In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli
    accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
  7. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di
    rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui
    agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei
    datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

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