Validità 1 anno
Durata corso: 32 ore
Aggiornamento obbligatorio:
Da 15 a 50 dipendenti: 4 ore
Da 50 dipendenti: 8 ore
Aggiornamento non obbligatorio:
Da 0 a 15 dipendenti: 4 ore
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro;
Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di
comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza
avviene secondo le modalità di cui al comma 6. - In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. - Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo
secondo quanto previsto dall’articolo 48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di
15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai
lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. - Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento
delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. - L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di
comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di
norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,
individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali58, sentite le
confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
modalità di attuazione del presente comma. - In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a)
un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre
rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli
accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. - Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui
agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale