FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI: Non richiede aggiornamento.
Durata corso: 4 ore
FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI: Validità 5 anni
Rischio Basso: 4 ore
Rischio Medio: 8 ore
Rischio Alto: 12 ore
Aggiornamento:
Rischio Basso – Medio – Alto: 6 ore
Articolo 36 – Informazione ai lavoratori
- Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della
impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati
di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli
addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. - Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata
informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi
all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose53 sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure
e le attività di protezione e prevenzione adottate. - Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2,
lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9. - Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori
e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua
utilizzata nel percorso informativo.
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti - Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche,
con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell’azienda. - La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono
definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione
delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. - Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto
successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di
cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2. - La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in
occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di
mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e miscele pericolose54. - L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
- La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente
ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. - I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi
appositamente definiti, tramite l’Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.