ANTINCENDIO

ANTINCENDIO

ANTINCEDIO: Validità 3 anni

Rischio Basso: 4 ore
Rischio Medio: 8 ore
Rischio Alto: 16 ore
Aggiornamento:
Rischio Basso: 2 ore
Rischio Medio: 5 ore
Rischio Alto: 8 ore

L’addetto antincendio è una figura fondamentale per la sicurezza sul lavoro, in quanto il
rischio incendio è uno dei pericoli ai quali le aziende sono più esposte. Per questo è
necessario che coloro i quali rivestono questo ruolo ricevano un’adeguata e corretta
formazione, che richiede un aggiornamento ogni 3 anni. Le normative che regolano i
“Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro” sono descritte nell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 80/08 e s.m.i. e nell’art. 7 del
decreto ministeriale del 10 marzo 1998. La formazione dell’incaricato alla lotta e
prevenzione incendio si differenzia in base al livello di rischio dell’azienda, che può essere
basso, medio, alto.
Articolo 46 – Prevenzione incendi

  1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva
    competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul
    territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle
    persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
  2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate
    idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
  3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N) e dalle
    disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri
    dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio,
    adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare: 1)
    misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora
    esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e
    manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione
    delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
    antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
  4. Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri
    generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
    di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998(N) . 5. Al fine di favorire
    il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi
    dell’articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N) , con
    decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili
    del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza
    alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento della attività
    di assistenza. 6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione
    contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi,
    sia per l’attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e
    periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
    di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N) . Restano ferme le
    rispettive competenze di cui all’articolo 13. 7. Le maggiori risorse derivanti
    dall’espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate
    al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei
    luoghi di lavoro.

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