Validità 3 anni
Cat. A: per attività che hanno un rischio infortunistico, in base alla tabella INAIL elevato.
Durata corso: 16 ore
Cat. B-C: per attività che hanno un rischio infortunistico medio/basso
Durata corso: 12 ore
Aggiornamento:
Cat. A: 6 ore
Cat. B-C: 4 ore
L’addetto al primo soccorso è una delle figure con il dovere di contribuire alla sicurezza
all’interno delle aziende, un lavoratore designato per gestire le emergenze compiendo le
azioni necessarie a preservare la vita del lavoratore infortunato durante le operazioni di
primo soccorso aziendale.
Articolo 45 – Primo soccorso
- Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni
dell’azienda o della unità produttiva sentito il medico competente ove nominato, prende
i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e
stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati. - Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale
addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero
dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15
luglio 2003, n. 388(N) e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano. - Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono
definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio
2003, n. 388 e successive modificazioni.