RSPP – DL

RSPP – DL

Validità 5 anni
Rischio Basso: 16 ore
Rischio Medio: 32 ore
Rischio Alto: 48 ore

Aggiornamento:
Rischio Basso: 6 ore
Rischio Medio: 10 ore
Rischio Alto: 14 ore

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nelle
ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

  1. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare
    corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura
    dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei
    contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
    Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto
    legislativo. Fino alla pubblicazione dell’Accordo di cui al periodo precedente, conserva
    validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio
    1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
    Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione
    dell’Accordo di cui al periodo precedente.

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