Validità 5 anni
Rischio Basso: 16 ore
Rischio Medio: 32 ore
Rischio Alto: 48 ore
Aggiornamento:
Rischio Basso: 6 ore
Rischio Medio: 10 ore
Rischio Alto: 14 ore
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nelle
ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
- Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare
corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei
contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Fino alla pubblicazione dell’Accordo di cui al periodo precedente, conserva
validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio
1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione
dell’Accordo di cui al periodo precedente.