DIRIGENTI

DIRIGENTI

Validità: 5 anni
Durata del corso: 16 ore
Aggiornamento: 6 ore

Il DIRIGENTE è definito dal D.Lgs. n. 81/2008 come “garante organizzativo” della
sicurezza e igiene del lavoro:
art. 2 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/2008 “persona che, in ragione delle competenze professionali
e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano
e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,
devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli
stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove
presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad
un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente
al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli
36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della
salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto
dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai
dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico
come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento
della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro
48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le
informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo
di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro
superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui
all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui
all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni
di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle
dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire
i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro24;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8,
in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera
riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini
statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro
di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di
dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4. 25
Qualitika S.r.l.
Via Bizet, 32 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)Tel. 0283978330 P. Iva 09915350962

  1. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico
    competente informazioni in merito a:
    a) la natura dei rischi;
    b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive
    e protettive;
    c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
    d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
    e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
  2. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per
    assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici
    assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
    scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di
    norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti
    dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti,
    da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
    adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo
    giuridico.
    3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine
    all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando
    l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la
    mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non
    sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

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